Art. 4.
(Esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per le giovani coppie e le famiglie numerose).

      1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserita la seguente:

          «a-bis) gli immobili adibiti ad abitazione principale da un nucleo familiare composto da uno o da entrambi i genitori e da almeno tre figli, compresi i figli adottivi e gli affidati, ovvero da un nucleo familiare con uno o due figli, ma con almeno un componente disabile o inabile al lavoro ovvero da un nucleo familiare composto da coniugi, di cui almeno uno cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, di età inferiore a trentasei anni e residenti in Italia».